Valutazione dei rischi

ll Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) racchiude rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, ed è obbligatorio per tutte le imprese con almeno un Lavoratore.

Il riferimento normativo per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro è il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008. Questo stabilisce anche pesanti sanzioni per chi non rispetta quest’obbligo.

Valutazione dei Rischi (DVR), cosa si intende per Lavoratore?

L’art. 2 del DECRETO LEGISLATIVO propone le seguenti definizione per Lavoratore e Datore di Lavoro:

  • «Lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
  • «Datore di Lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unita’ produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Risulta quindi che per Lavoratore non si intende solo il dipendente, ma qualsiasi figura che presta lavoro. Indipendentemente dal tipo di contratto o dal compenso. Anche il socio che presta lavoro all’interno della propria impresa è ritenuto “Lavoratore”.

In sostanza il DVR è obbligatorio per tutte le imprese (indipendentemente dalla forma giuridica) che impiegano almeno un Lavoratore. E' escluso chi svolge la propria attività individualmente (da solo e per proprio conto) come i lavoratori autonomi e le imprese familiari, che seguono la normativa dell’art. 2222 del Codice Civile.

 

Facendo alcuni esempi limite:

  • in una società senza lavoratori dipendenti ma con un legale rappresentante e almeno un altro amministratore o un “socio lavoratore” è obbligatoria l’adozione del DVR;
  • un professionista che opera in forma individuale e si avvale di un praticante (anche senza retribuzione) deve dotarsi del DVR.

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Vediamo nel dettaglio il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), cos’è e come si compila.

Valutazione dei Rischi (DVR), cosa deve contenere?

Il DVR è un documento che individua i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e serve ad analizzare, valutare e prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori. A seguito della valutazione dei rischi, infatti, viene attuato un preciso piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di eliminare o ridurre le probabilità di situazioni pericolose.

Il responsabile del DVR è il Datore di Lavoro. Egli non può delegare questa attività, ma può avvalersi di un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata.

Insieme al Datore di Lavoro ci sono anche altre figure professionali che, a seconda dei casi previsti dalla legge, sono implicate nella redazione del DVR:

  1. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che affianca il datore in fase di valutazione dei rischi e contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione;
  2. Medico Competente (MC) che contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria;
  3. Rappresentante dei Lavoratori (RLS) che viene consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e deve riceverne una copia per presa visione.

Prima di passare alla stesura della Valutazione dei Rischi (DVR) – in forma cartacea o digitale – è necessario raccogliere alcune informazioni circa l’attività oggetto di valutazione

  • numero di addetti, mansioni svolte, fasi del processo lavorativo, ecc.;
  • anagrafica aziendale: tutti i dati dell’azienda; organigramma del servizio di prevenzione e protezione: anagrafica delle figure professionali coinvolte nella redazione del DVR (RSPP, Medico competente, RLS, dirigenti, preposti);
  • descrizione del ciclo lavorativo: elenco di impianti, macchinari, attrezzature, sostanze chimiche impiegate, ecc.;
  • identificazione delle mansioni; relazione sulla valutazione di tutti i rischi, che individua i pericoli presenti in ogni fase lavorativa e per ogni mansione individuata, i dipendenti esposti ai rischi specifici (rumore, vibrazioni, ROA, CEM, MMC, ecc. ), stima dell’esposizione e della gravità del danno; programma delle misure di prevenzione e protezione, con le eventuali procedure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza, i tempi di realizzazione e l’indicazione dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare;
  • programma degli interventi migliorativi necessari per aumentare i livelli di sicurezza.

Un DVR standard non dà all'azienda alcuna garanzia tutelativa nel caso in cui avvengano ispezioni dagli organismi di controllo, soprattutto in seguito a infortuni.

Quando deve essere redatta la Valutazione dei Rischi (DVR)?

Il DVR deve essere compilato entro 90 giorni dall’inizio dell’attività dell’Impresa. Essendo una fotografia della realtà aziendale, non è prevista una scadenza del DVR ma deve essere immediatamente aggiornato quando avvengono delle variazioni di:

  • quando un Lavoratore entra in forza a un’impresa già avviata o quando varia la base dei lavoratori (con qualsiasi formula contrattuale);
  • al variare di processi produttivi, organizzazione del lavoro, nuovi macchinari, nuove mansioni;
  • scadenze periodiche per quanto riguarda alcuni rischi specifici (quali rumore, vibrazioni, stress lavoro correlato, ecc);
  • E’ buona prassi però, aggiornare e verificare il documento almeno ogni 2 anni in assenza di significative variazioni.

La copia originale, firmata da tutte le figure coinvolte, viene conservata in azienda e resa disponibile per eventuali visite d’ispezione di ASL, INPS, INAIL o Vigili del Fuoco che possono richiederne la visione. Se non sei sicuro di quando hai redatto o aggiornato il tuo DVR prenota un check-up gratuito.

Quali sono le sanzioni?

È importante ricordare che le sanzioni previste non sono solo pecuniarie ma includono anche la reclusione e prevedono diverse tipologie di reato:

  • per omessa redazione del DVR. – Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena dell’arresto e’ estesa da 4 a 8 mesi nelle azienda a rischio di incidente rilevante e con l’esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc.;
  • per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione: delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità. – Ammenda da € 2.000 a € 4.000;
  • per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i Lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacita’ professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione. – Ammenda da € 1.000 a € 2.000.
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